Nell'ambito dei suoi programmi a favore dei Paesi in via di sviluppo non associati, la Comunita' prende tutte le possibili misure per intensificare il suo appoggio ai programmi di sviluppo attuati dall'India mediante trasferimenti diretti agevolati, nonche' fonti istituzionali od altre fonti finanziarie, in conformita' con le norme e le politiche di siffatte istituzioni. Le parti incoraggiano e promuovono la cooperazione tra le istituzioni finanziarie delle due regioni.

Testo vigente dal 22 febbraio 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;35~consiglio-art6 · fonte su Normattiva