Nell'ambito dei suoi programmi a favore dei Paesi in via di sviluppo non associati, la Comunita' prende tutte le possibili misure per intensificare il suo appoggio ai programmi di sviluppo attuati dall'India mediante trasferimenti diretti agevolati, nonche' fonti istituzionali od altre fonti finanziarie, in conformita' con le norme e le politiche di siffatte istituzioni. Le parti incoraggiano e promuovono la cooperazione tra le istituzioni finanziarie delle due regioni.
Testo vigente dal 22 febbraio 1986
