[1]per lo sviluppo dei paesi terzi

[2]Le Parti decidono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo onde instaurare un regolare dialogo sogli obiettivi di queste politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valuteranno in che misura sia possibile intensificare la cooperazione, secondo le rispettive legislazioni e le condizioni applicabili all'esecuzione di detti programmi.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321~accordo-quadro-art18 · fonte su Normattiva