[1]per lo sviluppo dei paesi terzi
[2]Le Parti decidono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo onde instaurare un regolare dialogo sogli obiettivi di queste politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valuteranno in che misura sia possibile intensificare la cooperazione, secondo le rispettive legislazioni e le condizioni applicabili all'esecuzione di detti programmi.
Testo vigente dal 8 novembre 2000
