Le parti contraenti convocano consultazioni amichevoli su tutti i problemi che potrebbero presentarsi nel corso della realizzazione dei suddetti obiettivi e procedono a scambi di informazioni per raggiungere soluzioni reciprocamente soddisfacenti su questi problemi. Su richiesta di una delle parti, nel piu' breve tempo possibile vengono convocate consultazioni su tutti i problemi che incidono sfavorevolmente sulle relazioni commerciali ed economiche bilaterali e vengono esaminati in modo costruttivo tutti i reclami relativi a questi problemi eventualmente presentati da una delle parti.
Testo vigente dal 22 febbraio 1986
