1. Nel caso in cui la Comunita' o la Tunisia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte. 2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile la Comunita' o la Tunisia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione dalla Parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a)Per quanto riguarda l'articolo 24, la Parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate.
  • b)Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che puo' prendere ogni decisione utile per porvi fine. Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte.
  • c)Per quanto riguarda l'articolo 26, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.
  • d)Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o la Tunisia puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art27 · fonte su Normattiva