una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
