1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo. 2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica:

  • a)ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;
  • b)agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art32 · fonte su Normattiva