1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo. 2. Conformemente al GATS, detto trattamento non si applica:
- a)ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;
- b)agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'Accordo GATS.
Testo vigente dal 3 marzo 1997
