1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e la Tunisia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Tunisia effettuati da societa' costituite secondo la normativa in vigore, nonche' la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi. 2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Tunisia e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art34 · fonte su Normattiva