1. Alle importazioni in Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunita' si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 2 del presente protocollo. 2. Per lo smantellamento tariffario a norma del paragrafo 1 si applica il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente accordo salvo diverse disposizioni dell'allegato 2 del presente protocollo.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~protocollo-3-art2 · fonte su Normattiva