totalmente ottenuti 1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunita' o in Tunisia:

  • a)i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico;
  • b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  • c)gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  • d)i prodotti che provengono da animali ivi allevati;
  • e)i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  • f)i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
  • g)i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
  • h)gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
  • i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;
  • j)i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali purche', abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  • k)le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Tunisia, - che battono bandiera di uno Stato membro o della Tunisia, - che appartengono almeno per meta' a cittadini degli Stati membri o della Tunisia o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno Stato membro o in Tunisia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o della Tunisia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a Stati membri, alla Tunisia, a loro enti pubblici o cittadini, - il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini degli Stati membri o della Tunisia, - e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini degli Stati membri o della Tunisia. 3. Nella misura in cui gli scambi tra la Tunisia o la Comunita' e l'Algeria o il Marocco sono retti da norme d'origine identiche, le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano anche alle navi e alle navi officina algerine e marocchine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2. 4. Le espressioni "la Tunisia" e "la Comunita'" comprendono anche le acque territoriali della Tunisia e degli Stati membri della Comunita'. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunita' o della Tunisia, purche' ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~protocollo-n-4-art6 · fonte su Normattiva