della lavorazione o delle trasformazioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia, qualora siano soddisfatte le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Marocco, si considerano effettuate nella Comunita' se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Marocco, si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Tunisia. 3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i prodotti originari siano ottenuti in due o piu' degli Stati di cui alle presenti disposizioni o nella Comunita', tali prodotti si considerano originari dello Stato o della Comunita' dove e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada aldila' di quelle di cui all'articolo 8.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
