[1]Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni
[2]Le persone a cui il presente Accordo si applica non saranno soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni qualora beneficiassero simultaneamente delle prestazioni dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 30 marzo 2015
