[1]Risarcimento danni

[2](1) Nel caso in cui una persona percepisca prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti a seguito di un danno verificatosi nel territorio dell'altra Parte Contraente e qualora il diritto al risarcimento contro terzi sia previsto dalla legislazione di tale parte Contraente, il diritto al risarcimento sara' allora trasferito in base alla legislazione della prima Parte Contraente all'istituzione di quest'ultima. (2) Nel caso in cui il diritto al risarcimento per il medesimo danno si riferisca allo stesso tipo di prestazioni e tale diritto sia contemplato dalle istituzioni di entrambe le Parti Contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, la terza parte potra' corrispondere il risarcimento all'istituzione di una o dell'altra Parte Contraente. Le istituzioni dovranno ripartirsi il risarcimento ottenuto in rapporto alle prestazioni da esse erogate.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art33 · fonte su Normattiva