[1]Risarcimento danni

[2]9.1 Eventuali danni causati a una Parte, al proprio Personale o ai propri equipaggiamenti e mezzi militari dal Personale dell'altra Parte durante o in relazione alle attivita' svolte ai sensi del presente Accordo saranno risarciti dalla Parte il cui Personale ha causato il danno. Il risarcimento sara' definito di comune accordo tra le Parti. 9.2 In conformita' con la propria legislazione nazionale, la Parte ospitante sara' responsabile per le perdite o i danni causati a terze parti nel proprio territorio dal Personale o dalle attrezzature militari della Parte inviante durante o in relazione alle attivita' previste ai sensi del presente Accordo. Le Parti definiranno di comune accordo l'importo del risarcimento dovuto per i costi sostenuti dalla Parte ospitante.

Testo vigente dal 14 settembre 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-09-01;159~accordo-art9 · fonte su Normattiva