[1]Esportabilita' delle prestazioni

[2]Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni erogate in base alla legislazione della Parte Contraente, competente al pagamento, dovranno essere corrisposte nella stessa misura alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 3 del presente Accordo, anche se residenti nel territorio dell'altra Parte. Nel caso in cui tali persone risiedano nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno corrisposte conformemente alla legislazione della Parte Contraente responsabile del pagamento.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art5 · fonte su Normattiva