Art. 27 (Convenzione)
[1]delle controversie
[2]1. Gli Stati Parte si impegnano a risolvere le controversie circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione mediante negoziato. 2. Se non puo' essere risolta mediante negoziato entro un termine di sei mesi, una controversia tra due o piu' Stati Parte circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e' sottoposta, su domanda di uno di tali Stati Parte, ad arbitrato. Se entro un termine di sei mesi dalla data della domanda d'arbitrato gli Stati Parte non riescono a intendersi sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuno di essi puo' portare la controversia davanti alla Corte internazionale di Giustizia, presentandole una richiesta conformemente allo Statuto della Corte. 3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione o dell'adesione della presente Convenzione ogni Stato puo' dichiarare di non considerarsi vincolato al paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte che abbia fatto tale dichiarazione. 4. Uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 puo' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
