[1]Parita' di trattamento

[2]Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, godranno degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art4 · fonte su Normattiva