[1]Personale delle societa' di trasporto internazionale

[2]La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di una impresa operante, per proprio conto o per conto di terzi, nel settore dei servizi di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la propria sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art8 · fonte su Normattiva