[1]- Trasporto verso un Paese terzo

[2]I trasportatori stabiliti nel territorio di una Parte Contraente non sono autorizzati, sul territorio dell'altra Parte Contraente, a caricare o scaricare merci ne' a imbarcare o sbarcare passeggeri da o verso un Paese terzo, salvo autorizzazione speciale rilasciata dall'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 22 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;219~accordo-art15 · fonte su Normattiva