1. QUANDO UNA PERSONA E' IMPUTATA DI UN REATO IN UNO STATO MEMBRO, e le autorita' competenti di questo Stato membro hanno motivo di ritenere che l'imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona e' gia' stata giudicata in un altro Stato membro con sentenza definitiva, tali autorita', qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorita' competenti dello Stato membro nel quale la sentenza e' stata pronunciata. 2. LE INFORMAZIONI RICHIESTE SARANNO FORNITE AL PIU' PRESTO possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare. 3. CIASCUNO STATO MEMBRO INDICHERA', AL MOMENTO DELLA FIRMA, DELLA ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, le autorita' designate a chiedere e ricevere le imformazioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-10-16;350~convenzione-art4 · fonte su Normattiva