1. Quando in uno degli Stati e' stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, puo' procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato. 2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo', prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto della persona condannata, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che essa rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione. L'arresto a tale titolo della persona condannata non puo' comportare un aggravamento della situazione penale della stessa. 3. Per l'esecuzione della condanna ai sensi del presente articolo non e' necessario il consenso della persona condannata.

Testo vigente dal 6 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-11;204~accordo-art2 · fonte su Normattiva