Art. 3 (Convenzione)
Se in uno Stato membro un nuovo procedimento penale e' instaurato contro una persona che e' stata guidicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione della liberta' scontato in quest'ultimo Stato per quei fatti dovra' essere detratto dalla pena che sara' eventualmente inflitta. Si terra' altresi' conto, nella misura consentia dalla legge nazionele, delle pene diverse da quelle privative della liberta' che siano state eseguite.
Testo vigente dal 28 ottobre 1989
