si verificasse una situazione suscettibile, secondo una delle Parti, di costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale, le due Parti entreranno in contatto per armonizzare, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure necessarie per alleggerire la tensione. Nel caso che una delle Parti ritenesse minacciati i suoi supremi interessi di sicurezza, Essa potra' chiedere all'altra Parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;350~trattato-art4 · fonte su Normattiva