Le Alte Parti contraenti studieranno, allo scopo di concludere un accordo speciale, le condizioni alle quali esse potranno riconoscere l'equivalenza dei titoli e qualifiche rilasciati o attribuiti dalle loro Universita' o dagli altri Istituti d'istruzione.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art4 · fonte su Normattiva