Le Alte Parti contraenti convengono di contribuire nel modo piu' ampio allo sviluppo del turismo. Esse considerano necessario favorire i viaggi del massimo numero possibile di turisti nel loro due Paesi e di dar loro ogni assistenza per conoscere il modo di vita dei rispettivi popoli. A tal fine si impegnano ad alleggerire per quanto possibile le formalita' relative ai viaggi turistici. Le Alte Parti contraenti sono convinte che lo sviluppo del turismo contribuira' a migliorare ulteriormente i rapporti italo-sovietici.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art7 · fonte su Normattiva