ARTICOLO VI Le Parti Contraenti esamineranno la possibilita' di:
- a)realizzare studi congiunti, relativi alla domanda turistica effettiva e potenziale bilaterale;
- b)concedere mutua assistenza in campagne di pubblicita' e promozione turistica;
- c)attuare l'interscambio di informazioni relative a dati statistici, pianificazione turistica e legislazione, compresa quella relativa alla conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali;
- d)coordinare e promuovere programmi e altre attivita' miranti all'incremento dei flussi turistici nelle due direzioni, specialmente riguardo a viaggi collettivi e turismo giovanile;
- e)promuovere l'interscambio di periti nel settore del turismo.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
