e settori di applicazione Le Parti decidono di mantenere la cooperazione in materia di sviluppo sociale, funzionamento della pubblica amministrazione, informazione e comunicazione, formazione e integrazione regionale, privilegiando i settori tali da favorire il processo di ravvicinamento per creare un'associazione politica ed economica tra di esse.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art22 · fonte su Normattiva