finanziaria e tecnica e cooperazione in materia di sviluppo sociale 1. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione finanziaria e tecnica, che dovra' incentrarsi sulla lotta contro la miseria e sostenere, in genere, le fasce sociali piu' svantaggiate. 2. La cooperazione potra' comprendere i seguenti programmi pilota:

  • a)programmi per la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale;
  • b)progetti di gestione e amministrazione dei servizi sociali;
  • c)progetti relativi allo sviluppo e agli alloggi rurali, nonche' all'assetto territoriale;
  • d)programmi nei settori della sanita' e dell'istruzione elementare;
  • e)sostegno alle organizzazioni di base della societa' civile;
  • f)programmi e progetti volti a lottare contro la poverta' creando posti di lavoro e possibilita' di produzione;
  • g)programmi volti a migliorare la qualita' della vita, segnatamente per le classi sociali piu' svantaggiate.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art23 · fonte su Normattiva