nei settori agricolo e rurale 1. Le Parti promuovono la reciproca cooperazione nei settori agricolo e rurale. A tal fine, esse esaminano:

  • a)le misure volte a promuovere gli scambi di prodotti agricoli;
  • b)le misure ambientali sanitarie e fitosanitarie e gli altri aspetti connessi, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti e delle norme OMC. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, scambi di informazioni, assistenza tecnica ed esperimenti scientifici e tecnologici.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art21 · fonte su Normattiva