Le Parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, prepararne la liberalizzazione progressiva e reciproca e creare condizioni propizie all'istituzione, in futuro, di un'associazione politica ed economica, che rispetti le norme dell'OMC e che tenga conto del carattere sensibile di alcuni prodotti.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art4 · fonte su Normattiva