1. Le Parti decidono di avviare un regolare dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse. Il dialogo si svolge secondo i termini della Dichiarazione congiunta che costituisce parte integrante del presente accordo. 2. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta si svolge in seno al Consiglio istituito dall'articolo 33 del presente accordo oppure, previo accordo tra le Parti, in altre sedi dello stesso livello.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art3 · fonte su Normattiva