La spesa per le indennita' ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione dell'Accordo indicato nell'art. 1, sara' coperta, per ogni esercizio, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla sopratassa prevista nell'art. 1 dell'Accordo stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-25;353~art4 · fonte del testo