La spesa per le indennita' ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero, effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione della Convenzione indicata nella lettera b) dell'articolo 1, sara' coperta, per ogni esercizio, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla soprattassa prevista nell'articolo 1 della Convenzione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-06-11;476~art3 · fonte del testo