[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
[3]CONVENZIONE del 1980 relativa all'aiuto alimentare
[4]ARTICOLO I. (Finalita).
[5]La presente Convenzione si propone come finalita' l'attuazione concreta, grazie a uno sforzo collettivo della comunita' internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla Conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalita' indicate nella presente Convenzione - di un aiuto alimentare pari ad almeno 10 milioni di t di frumento ed altri cereali idonei al consumo umano.
Testo vigente dal 14 giugno 1982
