[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli.
[3]PROTOCOLLI DEL 1983 RECANTI NUOVA PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971 E DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1980, CHE COSTITUISCONO L'ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO DEL 1971.
[4]PREAMBOLO
[5]La conferenza riunitasi per stabilire i testi dei protocolli del 1983 recanti nuova proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, che costituiscono l'accordo internazionale sul grano del 1971, considerando che l'accordo internazionale sul grano e' stato riveduto, rinnovato o prorogato a piu' riprese dal 1949, considerando che l'accordo internazionale sul grano del 1971, costituito da due strumenti giuridici distinti - la convenzione sul commercio del grano del 1971 e la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, nuovamente prorogate mediante protocollo del 1981 - giunge a scadenza il 30 giugno 1983, ha concordato il testo dei protocolli del 1983 recanti nuova proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980.
[6]PROTOCOLLO DEL 1983 RECANTE NUOVA PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971
[7]I governi parti contraenti del presente protocollo, considerando che la convenzione sul commercio del grano del 1971 (in appresso denominata "convenzione") facente parte dell'accordo internazionale sul grano del 1971, che e' stata prorogata nuovamente mediante protocollo nel 1981, giunge a scadenza il 30 giugno 1983, hanno convenuto quanto segue:
[8]ARTICOLO 1. (Proroga, scadenza e denuncia della convenzione)
[9]Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, la convenzione rimarra' in vigore tra le parti contraenti del medesimo fino al 30 giugno 1986, restando tuttavia, inteso che, qualora un nuovo accordo internazionale sul grano entri in vigore anteriormente al 30 giugno 1986, il protocollo in causa rimarra' in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
