[1]Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'irlanda del Nord.

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. Animati dalla volonta' di collaborare nel campo sociale; Affermato il principio che i cittadini di una delle Parti contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali in vigore nel territorio della altra Parte, un trattamento uguale a quello dei cittadini di quest'ultima; Desiderosi di attuare questo principio e di provvedere inoltre a che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte; Hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

[4]Ai fini della presente Convenzione:

  • 1)"territorio" significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, l'Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'Irlanda del Nord;
  • 2)"cittadino" significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, un cittadino italiano e, per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie;
  • 3)"legislazione" significa, a seconda dei casi, la legislazione in vigore nel territorio dell'una o della altra Parte contraente come specificata nell'articolo 2, ed i riferimenti alla legislazione dell'una e dell'altra l'arte saranno interpretati in conformita';
  • 4)"autorita' competente" ed "organismo di assicurazione" significano, per quanto riguarda la Repubblica italiana, rispettivamente, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e l'Istituto di assicurazione cui e' affidata la gestione di uno o piu' regimi assicurativi italiani mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, ambedue le suddette espressioni significano il Ministro, del Lavoro e dell'Assicurazione Nazionale per l'Irlanda del Nord;
  • 5)"lavoratore" significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; "occupazione" significa occupazione in qualita' di lavoratore, e "occupare" e "datore di lavoro" si riferiscono a tale occupazione;
  • 6)"pensione di vecchiaia" significa, nei riguardi del Regno Unito, una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale e' indicata dalla legislazione specificata alla lettera a), numero 1, del paragrafo 1) dell'articolo 2.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art1 · fonte del testo