1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:
- a)per quanto riguarda il Regno Unito:
- I)alla legge del 1946 sulla assicurazione nazionale (Irlanda del Nord) e alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che e' stata sostituita da tale legge, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, e malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto;
- II)alla legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro (Irlanda del Nord), concernente un regime di assicurazione relativo a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro;
- b)per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione:
- I)sull'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
- II)sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- III)sull'assicurazione contro le malattie;
- IV)sull'assicurazione contro la tubercolosi;
- V)sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;
- VI)sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto e di telefonia personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I a V;
- VII)sull'assicurazione contro la disoccupazione. 2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi che hanno modificato o integrato e si applichera' ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1) del presente articolo. 3. La presente Convenzione non si applichera' agli atti legislativi che potranno essere emanati per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra le due Parti contraenti.
Testo vigente dal 21 aprile 1958
