1. Ai fini del presente articolo "nave o aeromobile di una (o dell'altra) Parte" significa a seconda: dei casi:
- a)nave o galleggiante il cui porto di registrazione si trova nel territorio come definito nel paragrafo 1) dell'articolo 1, del Regno Unito o aeromobile registrato nel Regno Unito il cui proprietario (o il proprietario esercente se vi e' piu' di un proprietario) ha la sede principale dei propri affari nello stesso territorio;
- b)nave o galleggiante battente bandiera italiana o aeromobile registrato in Italia. 2. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente ordinariamente residente nel territorio di una Parte sia occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, si applichera' nei suoi confronti la legislazione di questa l'arte come se, nel suo caso, fossero state soddisfatte tutte le condizioni relative alla nazionalita', residenza e domicilio. 3. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte, residente ordinariamente nel territorio di una Parte ed occupato temporaneamente a bordo di una nave o aeromobile dell'altra Parte, riceva una remunerazione per tale occupazione da una persona che abbia una sede di affari nel territorio della prima Parte e che non sia il proprietario della nave o dell'aeromobile, si applichera' nei suoi confronti la legislazione della prima Parte per quanto riguarda detta occupazione, come se la nave o l'aeromobile fossero una nave o un aeromobile della prima Parte; la persona che paghera' la remunerazione sara' considerata come datore di lavoro ai fini dell'anzidetta legislazione. 4. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte che e od e' stato impiegato a bordo di una nave o di un aeromobile di una, Parte e che, a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo, rimane soggetto alla legislazione dell'altra Parte, sara' considerato, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione ai sensi di tale legislazione, come se egli fosse o fosse stato occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'ultima Parte. 5. Le navi e i galleggianti costruiti nel territorio di una parte per conto di una persona che ha la sede principale dei suoi affari nel territorio dell'altra Parte saranno considerati come navi di questa ultima Parte durante il periodo compreso tra l'inizio delle operazioni di varo e la registrazione o il completamento delle formalita' che diano loro il diritto di battere la bandiera di un qualsiasi Paese; e le disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo si applicheranno come se detta persona fosse il proprietario della nave. 6. Le Autorita' competenti possono di volta in volta convenire che le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi non siano applicate a determinate persone o categorie di persone.
Testo vigente dal 21 aprile 1958
