1. Quando, ai sensi della legislazione di una Parte contraente, il pagamento di una prestazione, o di una maggiorazione di prestazione per persone riconosciute a carico diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 2), e subordinato alla residenza di tali persone nel territorio di detta Parte, la stessa prestazione o maggiorazione di prestazione saranno pagate anche se le persone riconosciute a carico si trovino nel territorio dell'altra Parte. 2. Nel caso in cui una prestazione o una maggiorazione di prestazione fossero previste per un bambino, ovvero per una persona riconosciuta a carico che ha cura di un bambino, e subordinate alla residenza del bambino stesso in un territorio, la prestazione o la maggiorazione saranno corrisposte anche se il bambino risieda nell'altro territorio.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art19 · fonte del testo