1. Qualora una prestazione sia dovuta da una parte contraente in virtu' del presente Accordo tale prestazione sara' corrisposta sia nei territori delle Parti contraenti, sia al di fuori di essi. 2. Il pagamento di una prestazione dovuta da una Parte contraente e' regolato, tenuto conto di quanto disposto, al successivo paragrafo 3, dalle disposizioni del presente Accordo e dalle norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte contraente. 3. Le norme di cui al precedente paragrafo 2, se riferite all'Australia, non comprendono le disposizioni che precludono il pagamento di prestazioni al di fuori dell'Australia. 4. Una prestazione dovuta da una Parte contraente in virtu' del presente Accordo sara' corrisposta da tale Parte contraente al beneficiario, sia sul territorio dell'altra Parte contraente sia in un territorio diverso da quello di entrambe le Parti contraenti senza decurtazioni per spese ed oneri amministrativi.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art18 · fonte su Normattiva