1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione di tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, e' esteso a tutti i certificati e documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra l'arte. 2. E' abolito qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne la legalizzazione o autenticazione, da parte delle rispettive Autorita' diplomatiche e consolari, di certificati e altri documenti che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 21 aprile 1958
