1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione di tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, e' esteso a tutti i certificati e documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra l'arte. 2. E' abolito qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne la legalizzazione o autenticazione, da parte delle rispettive Autorita' diplomatiche e consolari, di certificati e altri documenti che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art25 · fonte del testo