Nel caso in cui, ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente, fossero stati versati (o accreditati) contributi per uno stesso periodo, sara' tenuto conto soltanto, ai fini del paragrafo 1) lettera c) dell'articolo 8, del paragrafo 1) dell'articolo 9 o del paragrafo 1) dell'articolo 14, soltanto dei contributi versati (o accreditati) ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio la persona interessata risiedeva in quel momento.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art22 · fonte del testo