1. L'autorita' competente non decidera' un'adozione se non ha acquisito la certezza che l'adozione avvenga nell'interesse del minore. 2. In ogni caso, l'autorita' competente fara' particolarmente attenzione a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso. 3. Come regola generale, l'autorita' competente non riterra' soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di eta' tra l'adottante e il minore sara' inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art8 · fonte su Normattiva