1. L'autorita' competente non decidera' un'adozione se non ha acquisito la certezza che l'adozione avvenga nell'interesse del minore. 2. In ogni caso, l'autorita' competente fara' particolarmente attenzione a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso. 3. Come regola generale, l'autorita' competente non riterra' soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di eta' tra l'adottante e il minore sara' inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.
Testo vigente dal 21 agosto 1974
