1. Un minore puo' essere adottato solo allorche' l'adottante ha raggiunto l'eta' minima prescritta a tale scopo, eta' che non dovra' essere inferiore ai 21 anni, ne' superiore ai 35. 2. Tuttavia, la legge puo' prevedere la possibilita' di derogare al requisito dell'eta' minima:

  • a)se l'adottante e' il padre o la madre del minore, o
  • b)per il verificarsi di circostanze eccezionali.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art7 · fonte su Normattiva