1. Un minore puo' essere adottato solo allorche' l'adottante ha raggiunto l'eta' minima prescritta a tale scopo, eta' che non dovra' essere inferiore ai 21 anni, ne' superiore ai 35. 2. Tuttavia, la legge puo' prevedere la possibilita' di derogare al requisito dell'eta' minima:
- a)se l'adottante e' il padre o la madre del minore, o
- b)per il verificarsi di circostanze eccezionali.
Testo vigente dal 21 agosto 1974
