Allorche' le indagini svolte in applicazione degli articoli 8 e 9 della presente convenzione si riferiscono ad una persona che risieda o abbia risieduto sul territorio di un'altra Parte contraente, detta Parte contraente dovra' fare in modo che le informazioni necessarie che gli vengono richieste siano fornite senza indugio. Le autorita' potranno comunicare direttamente fra loro a tale scopo.
Testo vigente dal 21 agosto 1974
