[1]ALLEGATO V
[2]POLITICA INDUSTRIALE
[3]Articolo I
[4]1. Per l'applicazione della politica industriale indicata all'articolo VII della Convenzione, il Direttore generale agisce conformandosi alle disposizioni del presente Allegato e alle direttive del Consiglio. 2. Il Consiglio esamina il potenziale e la struttura dell'industria in funzione delle attivita' dell'Agenzia, e in particolare:
- a)la struttura generale dell'industria e dei raggruppamenti industriali;
- b)il grado auspicabile di specializzazione nell'industria e i mezzi per raggiungerlo;
- c)il coordinamento delle politiche industriali nazionali pertinenti;
- d)l'interazione con le politiche industriali pertinenti di altri organismi internazionali;
- e)le relazioni fra la capacita' di produzione industriale e le possibilita' di sbocchi;
- f)l'organizzazione del dialogo con gli industriali, al fine di essere in grado di seguire, ed eventualmente di adattare la politica industriale dell'Agenzia.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
