1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori, e' incaricato di:

  • a)fare il punto sull'andamento del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori;
  • b)studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunita', e formulare qualsiasi proposta appropriata;
  • c)organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonche' degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP;
  • d)definire la strategia generale del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 71, nominarne il direttore e il direttore aggiunto, designarne i membri del consiglio di amministrazione, designarne i due revisori dei conti, ripartirne su base annuale la dotazione finanziaria globale prevista all'articolo 73, paragrafo 4 ed esaminare, in base alla relazione annuale del Centro, l'utilizzazione di queste risorse, al fine di valutare la conformita' delle attivita' del Centro con gli obiettivi assegnatigli dalla presente convenzione e riferire al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri;
  • e)espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono adottate dal Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art70 · fonte su Normattiva