[1]Articolo VII
[2]1. Per l'applicazione degli articoli V e VI, le attivita' ufficiali dell'Agenzia comprendono le sue attivita' amministrative, ivi incluso le sue operazioni relative al regime di previdenza sociale, e le attivita' intraprese nei settori della ricerca e della tecnologia spaziali, nonche' delle relative applicazioni spaziali, conformemente allo scopo dell'Agenzia quale e' definito nella Convenzione. 2. Il Consiglio, dopo aver consultato le autorita' competenti degli Stati membri interessati, determina caso per caso la misura in cui le altre applicazioni di tale ricerca e di tale tecnologia nonche' le attivita' svolte ai sensi degli articoli V, 2 e IX della Convenzione possono essere considerate come facenti parte delle attivita' ufficiali dell'Agenzia. 3. Le disposizioni previste agli articoli V e VI non si applicano ai diritti e alle tasse che si riferiscono alla semplice rimunerazione di servizi di pubblica utilita'.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
