e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vice- presidente. 2. Il presidente ed il vice-presidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. La presidenza e la vice- presidenza si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia che tale principio non impedisca la loro riconferma, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio. 3. In caso di assenza temporanea il presidente viene sostituito dal vice-presidente. In caso di assenza temporanea concomitante del presidente e del vicepresidente, o di assenza di uno dei due o di ambedue, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari di queste funzioni tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o i rappresentanti dei membri importatori secondo il caso a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessita'. 4. Ne' il Presidente, ne' alcun altro funzionario dell'Ufficio di Presidenza che presiede una riunione del Consiglio possono votare nella riunione stessa. I diritti di voto del membro che egli rappresenta possono tuttavia essere esercitati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 o dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art11 · fonte su Normattiva