di voto 1. Ciascun membro dispone, per il voto, di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non e' autorizzato a frazionarli. 2. Con una notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare il suo diritto di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti di cui tale altro membro dispone deve utilizzare detti voti nelle forme autorizzate. 4. Se un membro si astiene, si considera che non ha utilizzato i suoi voti. Un membro presente che non vota e' considerato astenuto.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art15 · fonte su Normattiva